In ottemperanza alle disposizioni governative di cui all’art. 8 del decreto-legge 24.12.2021 n.221, a far data dal 10 gennaio 2022 e fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza, l’accesso ai musei, altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. “Super Green pass”) rilasciate a seguito di:

_ avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
_ avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
_ avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Restano esclusi dall’obbligo di esibizione della certificazione verde COVID-19 i soggetti di età inferiore ai dodici anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Inoltre, l’art.  4  del  medesimo  Decreto  Legge dispone a  far  data  dal 25.12.2021 l’obbligo  di  utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione delle  vie  respiratorie anche nei luoghi  all’aperto e anche in  zona  bianca,  pertanto,  tutti visitatori dovranno  essere muniti, almeno, di una mascherina di tipo chirurgico correttamente indossata.

A partire dalla  medesima data del 25.12.2021 e  fino alla  cessazione dello stato di emergenza  epidemiologica  da  Covid19, in  caso  di  spettacoli  o  eventi  che  si  svolgano  al chiuso o  all’aperto  nei  musei  e  negli  altri  istituti  e  luoghi  della  cultura è  fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

 

Fonte: CoopCulture